La sposa
Lo sposo
Il ricevimento
I preparativi
Il viaggio di nozze
La Casa
Regalo di Nozze
Newsletter
Tutto Incluso
Matrimonio tra stranieri
| MATRIMONIO TRA STRANIERI |

Il matrimonio tra cittadini stranieri, o tra un cittadino straniero e uno italiano, celebrato nello Stato, è previsto dall’art.116 del c.c.
I cittadini stranieri, oltre a quanto previsto per i cittadini italiani, per poter contrarre matrimonio in Italia devono possedere un documento di identità in corso di validità e il nulla osta alle nozze, ossia una particolare dichiarazione rilasciata dalla rappresentanza diplomatica o consolare del proprio paese d’origine presente in Italia ( in alcuni casi il nulla osta è sostituito da un altro certificato, come ad esempio succede per i cittadini austriaci, svizzeri o statunitensi).
La legge non prevede che il cittadino straniero, al fine di contrarre matrimonio, debba essere regolarmente soggiornante in Italia ma si preoccupa solo di verificare che lo straniero non abbia determinati impedimenti (gli stessi previsti per il cittadino italiano come ad esempio non essere già coniugato).
Prima di recarsi in Comune, quindi, il cittadino straniero dovrà recarsi presso il proprio Consolato e richiedere il nulla osta alle nozze, che andrà poi fatto legalizzare presso la Prefettura della città in cui si trova il consolato. Solo dopo aver ottenuto tale certificato i due futuri sposi dovranno recarsi al Comune e seguire l’iter normale per la celebrazione del matrimonio.
Dopo il matrimonio
Il cittadino straniero che ha contratto il matrimonio con un cittadino italiano ai sensi dell’art 19, co. 2, lett. c), del Dlgs n. 286/1998 (Testo unico sull'immigrazione) non può essere espulso dal territorio italiano ed ha pertanto diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per motivi familiari.
In questi casi, solo dopo la celebrazione del matrimonio, i due novelli sposi devono recarsi presso la Questura – ufficio immigrazione, e presentare la richiesta di rilascio del permesso allegando alla domanda:
- marca da bollo da € 14.62
- 4 foto formato tessera
- copia passaporto di identità cittadino extracomunitario
- certificato di matrimonio
- dichiarazione di presa a carico del cittadino italiano a favore del coniuge straniero con allegata copia del documento di identità.
Non è possibile utilizzare la procedura postale con l’invio del kit poiché il Ministero dell’Interno ha attribuito esclusivamente alla Questura l’esame delle domande di rilascio e rinnovo dei permessi rilasciati ai sensi dell’art. 19 summenzionato. La Questura, infatti, a seguito della richiesta effettuerà gli accertamenti, presso il domicilio indicato, sulla effettiva convivenza tra i coniugi.
Il permesso di soggiorno per motivi familiari consente al titolare di svolgere qualsiasi tipo di attività, di iscriversi al Servizio Sanitario Nazionale e, in generale, di essere equiparato al cittadino italiano nel godimento dei diritti civili.
Il permesso di soggiorno per motivi familiari è rinnovabile finché sussistono i requisiti del matrimonio e dell’effettiva convivenza tra i coniugi.
In caso di separazione, divorzio o morte del coniuge cittadino italiano il permesso di soggiorno per motivi familiari non può essere rinnovato. Può però essere convertito in un permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo, subordinato, studio o accesso al mercato del lavoro, purché siano presenti i requisiti di legge idonei ad ottenere uno di questi permessi (ad esempio se si ha un contratto di lavoro o se si frequenta un corso di studi).
Home |

